STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 106 RALLYE.IT CLUB ITALIA

Art.1 - COSTITUZIONE
E’ costituito il 106RALLYE.IT CLUB ITALIA (nel seguito Associazione) costituita tra i possessori ed amatori di veicoli Peugeot 106 Rallye, GTI ed XSI, e degli altri modelli sportivi Peugeot coevi.
La sede legale dell’Associazione è sita a Rosta (Torino).
 
Art.2 - FEDERAZIONE
L’Associazione può aderire ad altre associazioni di auto d’epoca, all’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e per esso alla F.I.V.A. e ad altre Federazioni (C.S.A.I. – F.I.V.A. – U.I.S.P.).
L’associazione è riconosciuta dal Club Storico Peugeot Italia di Peugeot Italia s.p.a. che promuove in Italia la conservazione e la storia dei veicoli Peugeot d’epoca.
 
Art.3 - SCOPI
L’Associazione non ha fini di lucro né diretto né indiretto, né fini politici o religiosi e si prefigge i seguenti scopi:
- custodire il retaggio morale e materiale della tradizione del marchio "Peugeot" promuovendone la valorizzazione storica e culturale;
- censire i veicoli Peugeot 106 Rallye, GTI ed XSI ovunque esistenti e promuovere la loro tutela e salvaguardia;
- promuovere la conservazione nel tempo delle Peugeot 106 Rallye, GTI ed XSI
- promuovere e/o patrocinare incontri, convegni, mostre, raduni e manifestazioni relative alla Peugeot 106 Rallye GTI ed XSI
- partecipare o promuovere iniziative di carattere storico o culturale e di immagine.
- partecipare e/o promuovere manifestazioni sportive amatoriali e/o competitive al fine di mantenere viva l’immagine delle Peugeot 106 Rallye GTI ed XSI.
 
Art. 4 - DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
 
Art. 5 - SOCI
L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di Peugeot 106 Rallye, GTI ed XSI e degli altri modelli sportivi Peugeot coevi, nonché agli estimatori della suddetta vettura e/o del marchio Peugeot. 
L'ammissione dei nuovi Soci viene approvata dal Consiglio Direttivo in base al Regolamento Interno ed è aperta a chiunque intenda parteciparvi condividendone le finalità e gli scopi, rispettando le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno ed impegnandosi ad un comportamento in armonia con le finalità dell'Associazione.
La qualità di Socio permane per tutta la durata dell'Associazione, fatti salvi i casi di mancato versamento della quota associativa annuale, recesso, esclusione, espulsione, morte.
Tutti i Soci hanno eguale diritto di partecipare alle attività dell'Associazione ed alle Assemblee.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
 
Le tipologie di Soci sono le seguenti:
 
Soci Fondatori: Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno fondato l’Associazione e che hanno fatto parte del primo Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.
I soci fondatori sono: Andrea Bossuto, Stefano Celadon, Alessandro Cella, Matteo Kogliodima, Maurizio Magri, Evelin Salafia
 
Soci Onorari: Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che siano state proclamati tali dal Consiglio Direttivo con delibera unanime. Questi possono essere studiosi di Peugeot e/o personalità del mondo dell'automobilismo storico, tecnico o sportivo benemeriti verso il marchio Peugeot. Essi sono iscritti all’Associazione come regolamento interno, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
 
Soci Ordinari: Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche iscritte all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa. Sono liberamente eleggibili alle cariche sociali, hanno diritto di voto e possono convocare (nella misura di un terzo dei Soci) le Assemblee Straordinarie.
 
Art. 6 - RECESSO, ESCLUSIONE ED ESPULSIONE DEL SOCIO
La qualità di Socio permane per tutta la durata dell'Associazione, fatti salvi i seguenti casi:
  • Recesso (dimissioni volontarie), da comunicare su nostra PEC entro e non oltre tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno. Il recesso, da tutte le attività del club, ha efficacia immediata, a far fede dalla data della PEC
  • Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e con effetto immediato;
  • Espulsione, per inosservanza dello Statuto o dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Allo stesso modo l’espulsione può essere decisa per inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e per comportamento che possa creare danno alla stessa Associazione. Il Consiglio Direttivo nel relativo procedimento deve garantire all'incolpato il principio del contraddittorio.
 
Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio Sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
 
Art. 8 - PATRIMONIO, RENDICONTO, UTILI DI GESTIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da eventuali beni che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone fisiche o enti verseranno all'Associazione per incrementarne o favorirne l'attività;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.
 
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali annuali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.
 
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto compilato con criteri di oculata prudenza, dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato ai Soci per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno. L'Associazione è obbligata ad impiegare le entrate, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. È fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.
 
Art. 9 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
Tutti i componenti degli organi dell'Associazione devono essere Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI
È l'organo sovrano e deliberante dell'Associazione e rappresenta tutti i Soci.
Tutti i Soci hanno diritto di parteciparvi purché in regola con il versamento della quota associativa. Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Ogni Socio Ordinario o Fondatore ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta. Ogni Socio Ordinario o Fondatore non può essere portatore di più di tre deleghe. L’Assemblea si riunisce, anche per via telematica o tramite videoconferenza, almeno una volta all’anno entro il 30 giugno e viene convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data fissata.
L’invito deve prevedere gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione nonché l’eventualità della seconda convocazione, che potrà effettuarsi anche nello stesso giorno fissato per la prima, ad ora successiva.  L'Assemblea ordinaria è da considerarsi valida qualunque sia il numero dei soci regolarmente presenti o per delega. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o dal Vicepresidente, o da persona da questi delegata. Il Segretario, o persona delegata dall’Assemblea, redigerà apposito Verbale dell’Assemblea dei Soci che verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, e da due scrutatori ogniqualvolta si svolgono le elezioni del Consiglio Direttivo.
I verbali dell'Assemblea, nonché i rendiconti economici e finanziari restano a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta.
 
Assemblea ordinaria
L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria dal presente Statuto e su tutti quelli previsti dalla legge nonché sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite. Nomina i membri del Consiglio Direttivo. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
 
Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o (tramite petizione al Consiglio Direttivo) da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, in accordo ai criteri già espressi per l’Assemblea ordinaria. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita secondo quanto già stabilito per l’Assemblea ordinaria. L’Assemblea straordinaria conserva gli stessi poteri dell’Assemblea ordinaria, delibera in merito alle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, chiede al Consiglio Direttivo lo scioglimento dell’Associazione qualificandone le motivazioni e la relativa nomina del/dei liquidatori.
 
Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
È l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera per il raggiungimento degli scopi associativi.
Provvede alla ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri conferitigli dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo può essere formato da un numero minimo di 3 membri, fino ad un massimo di 7, di cui il Presidente e 3 membri nominati tra i soci fondatori, i restanti membri eletti dall’assemblea dei Soci. Sono eleggibili i Soci che, mediante e-mail/pec inviata al Club, nei termini fissati dal regolamento, avranno dichiarato la propria disponibilità. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche più volte. Nel corso del triennio, in caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvederà alla sua reintegrazione nomina diretta. Il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello del Consiglio Direttivo in carica. Il Consiglio Direttivo è convocato in forma scritta o verbale e con congruo anticipo, dal Presidente, o in alternativa, da almeno 3 Consiglieri, ogni qualvolta venga ritenuto necessario. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e le riunioni sono valide quando siano presenti, anche in forma telematica e/o di videoconferenza, almeno 2 Consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 
Il Consiglio Direttivo:
- delibera in merito all’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’Associazione, stabilendone le modalità e le responsabilità e controllandone l’esecuzione,
- rende operante lo Statuto, i regolamenti e le volontà espresse dai Soci nell’Assemblea e ne garantisce il rispetto,
- decide sugli investimenti patrimoniali,
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea,
- nomina tra i suoi membri:
o il Presidente,
o il Vice-Presidente,
o il Segretario,
o il Tesoriere dell’Associazione,
- delibera in merito all’ammissione ed espulsione dei Soci,
- definisce la quota associativa annua,
- propone all’Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto,
- approva, se ritenuto necessario all’unanimità, la chiusura dell’Associazione, nominando il o i liquidatori.
 
Art. 12 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio nei confronti di terzi. Il Presidente rispetta e fa rispettare lo Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e i regolamenti interni, attinenti alle attività dell’Associazione e rappresenta l’Associazione nelle manifestazioni in Italia e all’estero. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.
Tutte queste attribuzioni possono essere delegate al Consiglio Direttivo in via congiunta o disgiunta, esclusiva o meno, o ad uno qualsiasi dei Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età.
 
Art. 13 - VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte. Rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi in assenza del Presidente in carica e ogni volta venga da questi delegato.
 
Art. 14 - SEGRETARIO
Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Cura le attività di segreteria del Consiglio e ne redige i verbali ove necessario.
 
Art. 15 - TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Redige annualmente i documenti contabili previsti dal presente statuto. La sua attività può essere in parte o in tutto delegata a terzi, anche non Soci, previa designazione di questi da parte del Consiglio Direttivo.
Se non esplicitamente indicato, la sua figura coincide con quella del Segretario.
 
Art. 16 - PRESIDENTE ONORARIO
Nel caso in cui venga nominato un Presidente Onorario, questo è eletto dal Consiglio Direttivo.
Partecipa di diritto e a suo insindacabile giudizio ai Consigli Direttivi con parere consultivo. Può essere consultato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'ambito della gestione della attività dell'Associazione.
 
Art. 17 - RAPPORTI TRA SOCI ED ASSOCIAZIONE
Per i rapporti fra i Soci e l'Associazione e per procedure e particolari non previsti dallo Statuto vale il Regolamento.   
 
Art. 18 - CONTROVERSIE
L’associazione risponde soltanto delle obbligazioni da essa deliberate, mentre ne rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno eventualmente agito di loro iniziativa. È prevista la composizione extragiudiziale per eventuali conflitti verificatesi all’interno dell’Associazione, avvalendosi di un mediatore gradito alle parti.
 
Art. 19 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, vengono deliberate dall'Assemblea Straordinaria.
In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.23.12.96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
 
Rosta (Torino), 01/01/2020
 
 
Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo in carica.